ASC

IL VOLONTARIO

ADEMPIMENTI

D.lgs. n. 36/2021 e successivi correttivi

IL LAVORATORE SPORTIVO VOLONTARIO

      Il volontario mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport  in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro  esclusivamente con finalità amatoriali. La prestazione del volontario è comprensiva dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

      Al volontario possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di sua residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente e nessun obbligo previdenziale.

      Le prestazioni sportive del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto retribuito per attività svolta di qualunque genere con la medesima Associazione/Società Sportiva Dilettantistica cui il volontario è tesserato.

      Le Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche che si avvalgono del volontario devono assicurarlo :

Attivando una tessera di tipologia COMPLETA a copertura di tutti gli infortuni sportivi che si potrebbero verificare nell’esercizio delle attività sportive (gare/allenamenti) nel rispetto del decreto 3 novembre 2010

Attivando una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi (RCT) ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 attraverso la compilazione del FORM sul sito nazionale A.S.C. (Assicurazione Volontari quota unitaria euro 10,00).

 

https://assicurazionevolontariasc.pagedemo.co/

 

I volontari sono “amatori”: essi dedicano il loro tempo e le proprie competenze alla promozione dello sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopi di lucro, nemmeno indiretti, ma esclusivamente a fini amatoriali. L’assenza di remunerazione implica che le prestazioni sportive amatoriali non sono retribuite in alcun modo, neanche dal beneficiario.

L’incompatibilità del volontario con il lavoratore sportivo sottolinea che le prestazioni sportive amatoriali non possono essere integrate in alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Inoltre, è obbligatoria un’assicurazione che copra la responsabilità civile verso i terzi per gli enti dilettantistici che si avvalgono dei volontari.

Quanto al rimborso spese al volontario, si possono adottare due modalità:

  1. Rimborso analitico: Si tratta della dettagliata lista dei costi sostenuti dal volontario per conto dell’associazione nel corso del suo impegno, come rimborso chilometrico e pasti. Il volontario deve compilare una “notula” che elenca in modo analitico le spese insieme ai relativi giustificativi (es. scontrini).
  2. Rimborso forfettario: Il volontario può ricevere un rimborso forfettario fino a 150€, secondo quanto stabilito dall’art. 29 del D.Lgs. 36/2021. Questo importo può essere autocertificato dal volontario come spese sostenute per l’attività nell’associazione. L’autocertificazione deve essere conforme all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445, con le seguenti condizioni:
    • L’importo non supera i 150 euro mensili.
    • L’organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato ammissibili per questo tipo di rimborso.
    • I rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario percipiente.

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