N.B – L’iscrizione all’albo o alla lista tecnici tenuta da un Organismo Sportivo certifica che il contributo sportivo versato al soggetto non riguarda un pagamento per una prestazione di lavoro professionale l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
1 – che il soggetto percettore svolga mansioni presso una associazione/società sportiva dilettantistica che sia regolarmente riconosciuta dal coni attraverso l’iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri;
2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dai singoli organismi sportivi.